Buone notizie per i debitori onesti

Cosa sono e come si accede alle procedure da sovraindebitamento

La crisi economica che dura da oltre un decennio è stata drammaticamente aggravata dalla pandemia da Covid-19.

L’impatto sulle realtà imprenditoriali medio-piccole e anche sulle famiglie è stato dirompente ed è stato attenuato solo in minima parte dai recenti “ristori” governativi.

In questo contesto, imprese (bar, ristoranti, negozi, ecc.), professionisti e lavoratori in genere si trovano purtroppo sempre più spesso a dover fronteggiare situazioni di estrema difficoltà nella conduzione della propria attività o anche solo nella gestione economica della vita familiare e, ciò, nonostante l’onestà, l’impegno e i grossi sacrifici quotidiani per cercare di far quadrare i conti.

Anche per le situazioni più compromesse, tuttavia, può esistere una via d’uscita.

Nel 2012 è stata emanata una legge (L. 3/2012) che ha come finalità proprio quella di “soccorrere” le aziende (non soggette a procedure fallimentari) e/o le persone che si trovano in situazioni di difficoltà economico-finanziaria apparentemente senza via d’uscita (non a caso la legge è stata battezzata “salva suicidi”), offrendo l’opportunità di raggiungere l’esdebitazione (vale a dire estinguere i debiti).

Negli anni successivi alla sua entrata in vigore, nonostante la crisi economica fosse già manifesta, l’utilizzo della legge sul sovraindebitamento è stato tuttavia relativamente scarso a causa, da un lato, delle carenze della legge stessa (poco chiara in certi aspetti chiave) e, dall’altro, di una campagna di “sponsorizzazione” spesso superficiale e propagandistica da parte di molti “esperti” (es. “cancella subito i tuoi debiti!”), tale da risultare fuorviante ed illusoria per i soggetti in difficoltà.

Visto il complicatissimo momento attuale, con il recente Decreto Ristori (art. 4-ter D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020), la Legge 3/2012 è stata modificata in diversi punti al fine di renderne più ampio e semplice l’utilizzo.

A questo punto, è fondamentale conoscere adeguatamente le possibilità offerte dalla legge sul sovraindebitamento per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di superare situazioni di crisi che difficilmente si risolverebbero da sole.

La prima cosa da capire è: quando ci si trova in una situazione di “sovraindebitamento” che deve far valutare se sia possibile ricorrere a questa strada?

La risposta è: quando ci si trova in costante difficoltà a pagare i propri debiti (es. fornitori, canoni di locazione, mutui, tasse, ecc.), pur possedendo un reddito e/o un proprio patrimonio (es. immobili) e/o somme messe a disposizione da terzi (es. coniuge, genitori, banche, ecc.).

Le opzioni concretamente offerte dalla Legge sono quattro, ognuna con le proprie caratteristiche ma tutte contraddistinte dalla stessa finalità: rimediare alle situazioni di sovraindebitamento e “ripartire” ottenendo la esdebitazione (c.d. “fresh start”).

Cerchiamo di farci un’idea delle procedure più nel dettaglio:

  1. Piano del consumatore
  2. Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
  3. Liquidazione del patrimonio (e successiva Esdebitazione)
  4. Esdebitazione dell’incapiente

1) Piano del consumatore

A chi si rivolge?

Al solo “consumatore”, cioè alla persona fisica che ha assunto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (es. mutuo casa, finanziamento auto, imposte sulla casa, spese mediche, ecc.).

Tuttavia, è utilizzabile anche da imprenditori e professionisti per debiti relativi a esigenze personali o familiari che non abbiano riflessi sull’attività d’impresa o professionale svolta.

Infine, possono accedervi anche i soci illimitatamente responsabili di società, per debiti estranei all’attività sociale.

Il Piano può essere presentato congiuntamente da membri della stessa famiglia conviventi o per debiti comuni.

In cosa consiste?

Si tratta di una proposta con cui il consumatore offre di pagare i propri creditori con determinate modalità (es. dilazioni, pagamenti parziali, cessione crediti, ecc.).

La caratteristica principale è che, se ci sono i presupposti (vedi sotto), la proposta viene accolta e omologata dal Tribunale senza che sia necessario il consenso dei creditori.

Quali sono i presupposti e i limiti per l’utilizzo?

Il presupposto principale è la “meritevolezza” del debitore, che non deve trovarsi in una condizione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, cioè per aver assunto debiti in maniera sconsiderata o addirittura con disonestà o inganno. La esdebitazione parziale o, comunque, la rimodulazione dei debiti senza il consenso dei creditori è infatti un importante vantaggio per il debitore, ottenibile solo se egli non si sia indebitato colpevolmente.

Altro limite importante è che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori (es. donazione o vendite simulate di propri beni per sottrarli al pignoramento, costituzione di fondo patrimoniale fraudolenta, ecc.).

Il debitore, in ogni caso, deve mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economico-patrimoniale (es. dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, contratti di mutuo/finanziamento, ecc.).

Qual è la procedura?

Il debitore, eventualmente tramite il proprio avvocato e/o commercialista, presenta istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), chiedendo la nomina di un gestore.

Una volta nominato, il gestore, con la necessaria collaborazione del debitore e del suo avvocato/commercialista, raccoglie le informazioni e i documenti necessari a predisporre la propria relazione particolareggiata che, una volta completata, andrà allegata al ricorso che l’avvocato del debitore depositerà in Tribunale.

A questo punto, se il Tribunale valuterà il Piano ammissibile, dopo aver fissato apposita udienza per eventuali contestazioni e se sussistono i presupposti richiesti (vedi sopra), lo omologherà.

Seguirà l’esecuzione del Piano con le modalità e i tempi come omologati dal Tribunale.

Quali sono i costi e come vengono pagati?

I costi per il debitore sono:

  1. compenso dei propri consulenti (avvocato ed eventualmente commercialista), normalmente determinato mediante apposito preventivo; le modalità di versamento di tale importo potranno essere oggetto di accordo tra le parti, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti al momento dell’esecuzione del Piano;
  2. contributo O.C.C., solitamente pari a circa Euro 200,00, da versare al momento della presentazione dell’istanza di nomina del gestore;
  3. compenso O.C.C./gestore, determinato al momento della nomina del gestore in relazione all’entità dell’attivo/passivo e alla complessità prevista della procedura; le modalità di versamento di tale importo prevedono normalmente dei versamenti in acconto periodici, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti al momento dell’esecuzione del Piano;
  4. tasse per deposito ricorso in Tribunale, attualmente pari a complessivi Euro 125,00.

Quali sono i tempi della procedura?

Le tempistiche variano in base alla complessità della procedura.

La fase più delicata è solitamente quella di valutazione preventiva svolta con i propri consulenti nonché quella di raccolta e selezione della documentazione, in collaborazione con il gestore della crisi, al fine di predisporre il ricorso e la relazione.

Una volta depositato il ricorso in Tribunale, l’omologa deve intervenire entro 6 mesi.

La successiva esecuzione del Piano dipende dai tempi previsti in esso.

2) Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

A chi si rivolge?

Tutti i soggetti non fallibili, compresi gli imprenditori agricoli e i consumatori.

I soggetti non fallibili sono coloro che non esercitano attività commerciale o quelli che, pur esercitando attività commerciale, negli ultimi tre anni hanno avuto un attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro, ricavi lordi inferiori a 200.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro.

In cosa consiste?

Si tratta di un vero e proprio accordo tra il debitore e i propri creditori con cui vengono stabilite misure, modalità e tempi di pagamento dei debiti.

Concretamente, è il debitore a fare la proposta con il deposito del ricorso; successivamente, i creditori coinvolti sono chiamati a dare il loro consenso o meno (se non rispondono, il consenso si presume dato); l’accordo si considera concluso quando vi sia il consenso (espresso o tacito) dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (sono esclusi dal conteggio i creditori privilegiati per i quali è proposto il pagamento integrale).

Quali sono i presupposti e i limiti per l’utilizzo?

Il debitore non deve aver compiuto atti in frode ai creditori (es. donazione o vendite simulate di propri beni per sottrarli al pignoramento, costituzione di fondo patrimoniale fraudolenta, ecc.).

Il debitore, in ogni caso, deve mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economico-patrimoniale (es. dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, contratti di mutuo/finanziamento, ecc.).

Qual è la procedura?

Il debitore, eventualmente tramite il proprio avvocato e/o commercialista, presenta istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), chiedendo la nomina di un gestore.

Una volta nominato, il gestore, con la necessaria collaborazione del debitore e del suo avvocato/commercialista, raccoglie le informazioni e i documenti necessari a predisporre la propria relazione particolareggiata che, una volta completata, andrà allegata al ricorso che l’avvocato del debitore depositerà in Tribunale.

A questo punto, se il Tribunale valuta ammissibile la proposta di accordo, fisserà apposita udienza e la proposta verrà trasmessa ai creditori perché questi esprimano il loro consenso o meno entro un dato termine.

Se verrà così ottenuto il consenso da parte di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, in presenza degli ulteriori presupposti (vedi sopra), il Tribunale omologherà l’accordo.

Seguirà l’esecuzione dell’accordo con le modalità e i tempi come omologati dal Tribunale.

Quali sono i costi e come vengono pagati?

I costi per il debitore sono:

  1. compenso dei propri consulenti (avvocato ed eventualmente commercialista), normalmente determinato mediante apposito preventivo; le modalità di versamento di tale importo potranno essere oggetto di accordo tra le parti, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti al momento dell’esecuzione dell’accordo;
  2. contributo O.C.C., solitamente pari a circa Euro 200,00, da versare al momento della presentazione dell’istanza di nomina del gestore;
  3. compenso O.C.C./gestore, determinato al momento della nomina del gestore in relazione all’entità dell’attivo/passivo e alla complessità prevista della procedura; le modalità di versamento di tale importo prevedono normalmente dei versamenti in acconto periodici, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti al momento dell’esecuzione dell’accordo;
  4. tasse per deposito ricorso in Tribunale, attualmente pari a complessivi Euro 125,00.

Quali sono i tempi della procedura?

Le tempistiche variano in base alla complessità della procedura.

La fase più delicata è solitamente quella di valutazione preventiva svolta con i propri consulenti nonché quella di raccolta e selezione della documentazione, in collaborazione con il gestore della crisi, al fine di predisporre il ricorso e la relazione.

Una volta depositato il ricorso in Tribunale, l’omologa deve intervenire entro 6 mesi.

La successiva esecuzione dell’accordo dipende dai tempi previsti in esso.

3) Liquidazione del patrimonio (e successiva Esdebitazione)

A chi si rivolge?

Tutti i soggetti non fallibili (compresi i consumatori).

I soggetti non fallibili sono coloro che non esercitano attività commerciale o quelli che, pur esercitando attività commerciale, negli ultimi tre anni hanno avuto un attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro, ricavi lordi inferiori a 200.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro.

In cosa consiste?

Liquidazione

Si tratta della liquidazione di tutti i beni del debitore (es. immobili, mobili), il cui ricavato, eventualmente in aggiunta a somme già liquide e/o a quota dello stipendio, viene utilizzato per il pagamento dei creditori.

Esdebitazione

Alla chiusura della liquidazione, se ne ricorreranno i presupposti (vedi sotto), sarà possibile richiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti che non sono stati soddisfatti nella procedura di liquidazione.

Quali sono i presupposti e i limiti per l’utilizzo?

Liquidazione

Il debitore non deve aver compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (es. donazione o vendite simulate di propri beni per sottrarli al pignoramento, costituzione di fondo patrimoniale fraudolenta, ecc.).

Il debitore, in ogni caso, deve mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economico-patrimoniale (es. dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, contratti di mutuo/finanziamento, ecc.).

Esdebitazione

Innanzitutto, deve essersi conclusa la procedura di liquidazione di cui sopra.

Inoltre, il debitore:

  • deve aver collaborato positivamente nella procedura di liquidazione, senza ritardarla;
  • non deve essere stato condannato per reati collegati alla procedura di liquidazione;
  • deve aver lavorato proficuamente durante la procedura di liquidazione o, comunque, deve aver ricercato attivamente un lavoro;
  • non deve aver causato il proprio sovraindebitamento chiedendo troppi prestiti;
  • non deve aver commesso atti in frode ai creditori.

In ogni caso, devono essere stati pagati almeno in parte i creditori durante la procedura di liquidazione.

Qual è la procedura?

Liquidazione

Il debitore, eventualmente tramite il proprio avvocato e/o commercialista, presenta istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), chiedendo la nomina di un gestore.

Una volta nominato, il gestore, con la necessaria collaborazione del debitore e del suo avvocato/commercialista, raccoglie le informazioni e i documenti necessari a predisporre la propria relazione particolareggiata che, una volta completata, andrà allegata al ricorso che l’avvocato del debitore depositerà in Tribunale.

A questo punto, se il Tribunale valuterà ammissibile la procedura, dichiarerà aperta la liquidazione e nominerà il liquidatore (che normalmente coinciderà con il gestore).

Il liquidatore inizierà quindi le attività di liquidazione come da programma (vendita dei beni, raccolta dei versamenti periodici, ecc.), provvedendo al pagamento dei creditori e ciò fino a chiusura della procedura.

Esdebitazione

Entro un anno dalla chiusura della liquidazione di cui sopra, il debitore chiede l’esdebitazione al Tribunale che, se ne ricorrono i presupposti (vedi sopra), la dichiara.

Quali sono i costi e come vengono pagati?

I costi per il debitore sono:

Liquidazione

  1. compenso dei propri consulenti (avvocato ed eventualmente commercialista), normalmente determinato mediante apposito preventivo; le modalità di versamento di tale importo potranno essere oggetto di accordo tra le parti, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti nella procedura di liquidazione;
  2. contributo O.C.C., solitamente pari a circa Euro 200,00, da versare al momento della presentazione dell’istanza di nomina del gestore;
  3. compenso O.C.C./gestore, determinato al momento della nomina del gestore in relazione all’entità dell’attivo/passivo e alla complessità prevista della procedura; le modalità di versamento di tale importo prevedono normalmente dei versamenti in acconto periodici, fermo restando che il saldo sarà pagato prima degli altri debiti nella procedura di liquidazione;
  4. tasse per deposito ricorso in Tribunale, attualmente pari a complessivi Euro 125,00.

Esdebitazione

1) compenso dei propri consulenti (avvocato ed eventualmente commercialista), normalmente determinato mediante apposito preventivo; le modalità di versamento di tale importo sono oggetto di accordo tra le parti;

2) tasse per deposito ricorso in Tribunale, attualmente pari a complessivi Euro 125,00.

Quali sono i tempi della procedura?

Liquidazione

Le tempistiche variano in base alla complessità della procedura.

La fase più delicata è solitamente quella di valutazione preventiva svolta con i propri consulenti nonché quella di raccolta e selezione della documentazione, in collaborazione con il gestore della crisi, al fine di predisporre il ricorso e la relazione.

Dall’apertura della liquidazione, la durata è fissata dalla legge in almeno 4 anni. Ciò in quanto se, nel corso della liquidazione, pervengono nuovi beni al debitore (es. eredità, donazioni), questi vanno ricompresi nella liquidazione.

Esdebitazione

I tempi sono normalmente più contenuti rispetto alla liquidazione.

Presentato il ricorso, il Tribunale fissa apposita udienza per sentire i creditori e, verificati i requisiti di ammissibilità, dichiara l’esdebitazione.

4) Esdebitazione dell’incapiente

A chi si rivolge?

Solo ai debitori persone fisiche che non abbiano nessun bene da liquidare, neanche in prospettiva futura (es. immobili, mobili, stipendi, crediti, ecc.).

In cosa consiste?

Nella liberazione dai propri debiti.

Quali sono i presupposti e i limiti per l’utilizzo?

Il presupposto principale è la “meritevolezza” del debitore, che non deve trovarsi in una condizione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, cioè per aver assunto debiti in maniera sconsiderata o addirittura con disonestà o inganno.

Altro limite importante è che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori (es. donazione o vendite simulate di propri beni per sottrarli al pignoramento, costituzione di fondo patrimoniale fraudolenta, ecc.).

Il debitore, in ogni caso, deve mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economico-patrimoniale (es. dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto, contratti di mutuo/finanziamento, ecc.).

L’esdebitazione dell’incapiente è utilizzabile solo per una volta.

Qual è la procedura?

Il debitore, eventualmente tramite il proprio avvocato e/o commercialista, presenta istanza ad un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), chiedendo la nomina di un gestore.

Una volta nominato, il gestore, con la necessaria collaborazione del debitore e del suo avvocato/commercialista, raccoglie le informazioni e i documenti necessari a predisporre la propria relazione particolareggiata che, una volta completata, andrà allegata al ricorso che l’avvocato del debitore depositerà in Tribunale.

A questo punto, se il Tribunale valuterà ammissibile la richiesta di esdebitazione (vedi sopra), pronuncia l’esdebitazione; se entro i 30 giorni successivi vi sono opposizioni da parte dei creditori, il Giudice valuta se confermare o revocare l’esdebitazione.

Nei quattro anni successivi, se pervengono utilità rilevanti al debitore (es. eredità, donazioni, stipendi, ecc.), esclusi i finanziamenti, che consentano il pagamento dei creditori per oltre il 10% del credito, il debitore è tenuto al pagamento.

Quali sono i costi e come vengono pagati?

  1. compenso dei propri consulenti (avvocato ed eventualmente commercialista), normalmente determinato mediante apposito preventivo; le modalità di versamento di tale importo sono oggetto di accordo tra le parti;
  2. contributo O.C.C., solitamente pari a circa Euro 200,00, da versare al momento della presentazione dell’istanza di nomina del gestore;
  3. compenso O.C.C./gestore, determinato al momento della nomina del gestore in relazione all’entità dell’attivo/passivo e alla complessità prevista della procedura (diminuito della metà rispetto ai parametri ordinari); le modalità di versamento di tale importo prevedono normalmente dei versamenti in acconto periodici;
  4. tasse per deposito ricorso in Tribunale, attualmente pari a complessivi Euro 125,00.

Quali sono i tempi della procedura?

Presentato il ricorso, il Tribunale, se ve ne sono i presupposti, dichiara l’esdebitazione.

Da questo momento ci sono 30 giorni di tempo per eventuali opposizioni dei creditori.

Se ci sono opposizioni, viene fissata apposita udienza e successivamente il Giudice si pronuncia.

Conclusioni

Il riepilogo delle opportunità offerte dalla legge sul sovraindebitamento, anche per questioni di spazio, non può che essere parziale.

In ogni caso, solo un approfondito e qualificato esame preventivo della situazione concreta può consentire di valutare la percorribilità di una delle opzioni in base alle condizioni economiche e personali e alle prospettive individuali.

Un aspetto molto importante è il momento in cui muoversi: in generale, prima ci si attiva e più sono le possibilità di accedere alla procedura più adatta e più conveniente.

Lo Studio legale Coden, grazie all’esperienza maturata nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento, è in grado di fornire consulenza e assistenza qualificata e personalizzata a tutti i soggetti che si trovino in difficoltà, mediante una informazione chiara e concreta su tutti gli aspetti del caso.

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